Convenzione collettiva nazionale di lavoro per il settore del metallo (CCNL)
L'attuale convenzione collettiva nazionale di lavoro è stata stipulata per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2027.Convenzione collettiva nazionale di lavoro (CCNL)
La CCNL dichiarata di obbligatorietà generale nel settore AM Suisse, stipulata tra l’associazione dei datori di lavoro e i sindacati, garantisce che nel settore metallurgico vigano condizioni eque e uniformi per tutti.
Su richiesta delle parti sociali Unia e Syna, il Consiglio federale ha approvato la CCNL al fine di garantire condizioni di lavoro adeguate in tutta la Svizzera e assicurare la collaborazione tra le parti sociali.
A seguito della dichiarazione di estensione generale della CCNL, quest’ultima è vincolante sia per i membri di AM Suisse sia per i non membri e i loro collaboratori.
Ambito di applicazione aziendale
La CCNL si applica a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori ai sensi degli articoli 3.3 e 3.4 del CCL. Il periodo di validità delle decisioni del Consiglio federale del 22 maggio 2014, del 19 marzo 2015, del 15 marzo 2018, dell’11 giugno 2019 e del 6 ottobre 2020 relative alla dichiarazione di obbligatorietà generale del contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore del metallo svizzero è prorogata fino al 30 giugno 2028. Ai sensi di tali disposizioni, tutte le aziende del seguente settore sono soggette alla CCNL:
Settore delle costruzioni metalliche: comprende la lavorazione e la trasformazione di lamiere e metalli per la produzione, il montaggio, la riparazione o la manutenzione dei seguenti prodotti:
- Porte, finestre, cancelli
- Sistemi antincendio, facciate in metallo
- Sistemi di protezione dal sole e dalle intemperie, tapparelle, tende da sole
- Mobili in metallo, arredi per negozi
- Serbatoi, contenitori, apparecchiature, piattaforme
- Elementi prefabbricati in metallo, sistemi di sicurezza
- Prodotti saldati, prodotti metallici per l’ingegneria civile
- e altro ancora
Settore delle macchine agricole: comprende la costruzione e/o la riparazione e l’assistenza di:
- Macchine forestali
- Macchine agricole
- Macchine per la manutenzione urbana
- Macchine agricole
- Macchine motorizzate per la cura del terreno e del giardino
- Strutture per la produzione e la trasformazione del latte
- Arredi per stalle
- Strutture per l’allevamento
- e altro ancora
Settore della lavorazione del ferro: comprende le seguenti attività
- Carrozzerie
- Maniscalchi
- Lavorazione artistica del ferro
- Lavori di fabbro
- Armaiolo
- e altro ancora
Settore delle costruzioni in acciaio: comprende le seguenti attività
- Produzione, montaggio, manutenzione e riparazione
Eccezioni
- Tutte le aziende dei Cantoni di Basilea Campagna e Basilea Città (con contratto collettivo di lavoro proprio).
- Settori di attività dei fabbri e dei costruttori metallici nei Cantoni del Vallese, di Vaud e di Ginevra.
- Aziende operanti nei settori del riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione, della lattoneria e degli impianti sanitari (membri di Suissetec).
- Aziende affiliate all’Associazione dei datori di lavoro dell’industria meccanica svizzera (ASM).
- Aziende che non rientrano nel settore delle macchine agricole e che operano prevalentemente nei settori meccanico-tecnico ed elettrotecnico, producendo macchinari e apparecchiature di elevata complessità.
Obiettivo
Con la stipula del contratto collettivo di lavoro, le parti contraenti intendono raggiungere i seguenti obiettivi:
- Condizioni di lavoro regolari e all’avanguardia nel settore metallurgico
- Descrizione chiara e comprensibile dei diritti e dei doveri dei lavoratori e dei datori di lavoro
- Risoluzione trasparente e obiettiva dei conflitti in caso di divergenze di opinione e controversie
- Garantire la serenità sul posto di lavoro
- Promozione della formazione professionale dei lavoratori del settore metallurgico
- Trattative periodiche relative all’adeguamento salariale e al contratto collettivo nazionale di lavoro
Documenti
Ambito di applicazione personale
I lavoratori soggetti alla CCNL (art. 3.3 della CCNL) sono:
- Personale di officina e di montaggio
- I membri dei sindacati firmatari del contratto: UNIA e SYNA
- Dipendenti a tempo parziale con un carico di lavoro pari o superiore al 40%
Lavoratori non soggetti al contratto collettivo (CCNL art. 3.4):
- Dirigenti, nella misura in cui abbiano personale alle loro dipendenze
- Personale amministrativo
- Personale tecnico operativo (progettisti, preventivisti, addetti alla pianificazione, addetti alla progettazione)
- Apprendisti: nessun contributo alle spese di esecuzione, ma in parte soggetti al contratto collettivo di lavoro
- Titolare dell’azienda; vale anche per una S.r.l.
- I familiari del titolare dell’azienda, limitatamente alla moglie e ai figli (esclusi i parenti di grado superiore)
Distacco
Sulla pagina dedicata al distacco, gli utenti possono informarsi sulle condizioni di lavoro e salariali vigenti che devono essere rispettate in caso di distacco in Svizzera.
Tutte le funzionalità e i contenuti dell’attuale sito web (distacco.admin.ch) saranno disponibili anche dopo la migrazione. Ciò riguarda in particolare:
- il calcolatore del salario minimo (inclusi « CCL in breve » e i contatti) per i settori con contratti collettivi dichiarati di obbligatorietà generale e per i contratti normali di lavoro con salari minimi obbligatori;
- il calcolatore salariale nazionale per il calcolo della fascia salariale usuale nei settori e nelle professioni senza salari minimi obbligatori;
- l’applicazione per verificare l’obbligo di autorizzazione in caso di distacco in Svizzera.