Convenzione collettiva nazionale di lavoro per il settore del metallo (CCNL)

L'attuale convenzione collettiva nazionale di lavoro è stata stipulata per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2027.

Convenzione collettiva nazionale di lavoro (CCNL)

La CCNL dichiarata di obbligatorietà generale nel settore AM Suisse, stipulata tra l’associazione dei datori di lavoro e i sindacati, garantisce che nel settore metallurgico vigano condizioni eque e uniformi per tutti.

Su richiesta delle parti sociali Unia e Syna, il Consiglio federale ha approvato la CCNL al fine di garantire condizioni di lavoro adeguate in tutta la Svizzera e assicurare la collaborazione tra le parti sociali.

A seguito della dichiarazione di estensione generale della CCNL, quest’ultima è vincolante sia per i membri di AM Suisse sia per i non membri e i loro collaboratori.

Ambito di applicazione aziendale

La CCNL si applica a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori ai sensi degli articoli 3.3 e 3.4 del CCL. Il periodo di validità delle decisioni del Consiglio federale del 22 maggio 2014, del 19 marzo 2015, del 15 marzo 2018, dell’11 giugno 2019 e del 6 ottobre 2020 relative alla dichiarazione di obbligatorietà generale del contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore del metallo svizzero è prorogata fino al 30 giugno 2028. Ai sensi di tali disposizioni, tutte le aziende del seguente settore sono soggette alla CCNL:

Settore delle costruzioni metalliche: comprende la lavorazione e la trasformazione di lamiere e metalli per la produzione, il montaggio, la riparazione o la manutenzione dei seguenti prodotti:

  • Porte, finestre, cancelli
  • Sistemi antincendio, facciate in metallo
  • Sistemi di protezione dal sole e dalle intemperie, tapparelle, tende da sole
  • Mobili in metallo, arredi per negozi
  • Serbatoi, contenitori, apparecchiature, piattaforme
  • Elementi prefabbricati in metallo, sistemi di sicurezza
  • Prodotti saldati, prodotti metallici per l’ingegneria civile
  • e altro ancora

Settore delle macchine agricole: comprende la costruzione e/o la riparazione e l’assistenza di:

  • Macchine forestali
  • Macchine agricole
  • Macchine per la manutenzione urbana
  • Macchine agricole
  • Macchine motorizzate per la cura del terreno e del giardino
  • Strutture per la produzione e la trasformazione del latte
  • Arredi per stalle
  • Strutture per l’allevamento
  • e altro ancora

Settore della lavorazione del ferro: comprende le seguenti attività

  • Carrozzerie
  • Maniscalchi
  • Lavorazione artistica del ferro
  • Lavori di fabbro
  • Armaiolo
  • e altro ancora

Settore delle costruzioni in acciaio: comprende le seguenti attività

  • Produzione, montaggio, manutenzione e riparazione

Eccezioni

  • Tutte le aziende dei Cantoni di Basilea Campagna e Basilea Città (con contratto collettivo di lavoro proprio).
  • Settori di attività dei fabbri e dei costruttori metallici nei Cantoni del Vallese, di Vaud e di Ginevra.
  • Aziende operanti nei settori del riscaldamento, della climatizzazione, della ventilazione, della lattoneria e degli impianti sanitari (membri di Suissetec).
  • Aziende affiliate all’Associazione dei datori di lavoro dell’industria meccanica svizzera (ASM).
  • Aziende che non rientrano nel settore delle macchine agricole e che operano prevalentemente nei settori meccanico-tecnico ed elettrotecnico, producendo macchinari e apparecchiature di elevata complessità.

    Obiettivo

    Con la stipula del contratto collettivo di lavoro, le parti contraenti intendono raggiungere i seguenti obiettivi:

    • Condizioni di lavoro regolari e all’avanguardia nel settore metallurgico
    • Descrizione chiara e comprensibile dei diritti e dei doveri dei lavoratori e dei datori di lavoro
    • Risoluzione trasparente e obiettiva dei conflitti in caso di divergenze di opinione e controversie
    • Garantire la serenità sul posto di lavoro
    • Promozione della formazione professionale dei lavoratori del settore metallurgico
    • Trattative periodiche relative all’adeguamento salariale e al contratto collettivo nazionale di lavoro
    Documenti

    Ambito di applicazione personale

    I lavoratori soggetti alla CCNL (art. 3.3 della CCNL) sono:

    • Personale di officina e di montaggio
    • I membri dei sindacati firmatari del contratto: UNIA e SYNA
    • Dipendenti a tempo parziale con un carico di lavoro pari o superiore al 40%

    Lavoratori non soggetti al contratto collettivo (CCNL art. 3.4):

    • Dirigenti, nella misura in cui abbiano personale alle loro dipendenze
    • Personale amministrativo
    • Personale tecnico operativo (progettisti, preventivisti, addetti alla pianificazione, addetti alla progettazione)
    • Apprendisti: nessun contributo alle spese di esecuzione, ma in parte soggetti al contratto collettivo di lavoro
    • Titolare dell’azienda; vale anche per una S.r.l.
    • I familiari del titolare dell’azienda, limitatamente alla moglie e ai figli (esclusi i parenti di grado superiore)

     

    Distacco

    Sulla pagina dedicata al distacco, gli utenti possono informarsi sulle condizioni di lavoro e salariali vigenti che devono essere rispettate in caso di distacco in Svizzera.

    Tutte le funzionalità e i contenuti dell’attuale sito web (distacco.admin.ch) saranno disponibili anche dopo la migrazione. Ciò riguarda in particolare: